Il D. Lgs. 28/2010, al suo art. 5, elenca le materie nelle quali l’istituto della mediazione è condizione di procedibilità e, conseguentemente, obbligatorio.
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata ma non è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.