Mediazione Obbligatoria

Il D. Lgs. 28/2010, al suo art. 5, elenca le materie nelle quali l’istituto della mediazione è condizione di procedibilità e, conseguentemente, obbligatorio.
 
  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata ma non è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

 

 

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