La procedura di Risarcimento Diretto, o Indennizzo Diretto, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 ed è regolata dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private
Vi è la possibilità, da parte dei danneggiati, di richiedere alla propria Compagnia Assicurativa il rimborso dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale; sarà poi la propria Compagnia a rivalersi sulla Compagnia del responsabile civile.
Il risarcimento diretto può applicarsi in tutte le ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando siano coinvolti terzi trasportati.
- sinistro successivo al 1° febbraio 2007;
- devono essere coinvolti solo due veicoli;
- entrambi i veicoli devono essere identificati con targa e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- entrambi i veicoli devono essere assicurati;
- il sinistro deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- se sono coinvolti uno o due ciclomotori, devono essere immatricolati con il nuovo sistema di targatura a sei caratteri alfanumerici.
Il Risarcimento Diretto non si applica in caso di collisione con:
- veicoli immatricolati all’estero o assicurati con una Compagnia avente sede all’estero non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia;
- veicoli non a motore, ciclomotori con targa alfanumerica di 5 elementi;
- macchine agricole, tram o mezzi circolanti su rotaie;
- coinvolgimento di un terzo (veicolo, persona, cose) anche se ignoto, responsabile del sinistro.