La riforma del condominio

La Legge n. 220 del 2012 è andata a modificare la disciplina degli immobili in condominio, finora regolata dalle norme del codice civile del 1942.

 

L’art. 1 della legge, tenendo in debito conto le elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo, modifica l’art. 1117 c.c. individuando ed elencando le parti comuni dell’edificio.


Viene introdotto l’art. 1117-bis c.c. con il quale si va ad ampliare la nozione di condominio, includendo anche i cosiddetti condomini orizzontali ed i «supercondomini». Vengono modificate, all'art. 1117-ter c.c., le maggioranza per la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni.

Con la nuova formulazione dell'art. 1118 c.c. viene prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come ad esempio l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.


L’art. 1122 c.c., previsto dall’articolo 6 della legge, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso all'unità immobiliare di proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.


Capitolo amministratore: gli articoli 9 e 10 della riforma stabiliscono le regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi; gli artt. 1129 e 1130 c.c. definiscono i poteri dell’amministratore, le sue responsabilità ed i conseguenti casi di revoca. Diviene obbligatorio a partire dal numero di 8 condomini; la durata in carica passa da uno a due anni e vi è la possibilità di revocarlo anticipatamente in alcuni casi espressamente previsti. Deve possedere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico, a meno che non svolga questa professione da oltre 1 anno. 


Vengono innovati i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea, così come le regole relative all’impugnazione delle deliberazioni.


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on 29 Aprile 2015