Tabella delle maggioranze assembleari a seguito della riforma del condominio.
Modificazioni delle destinazioni d'uso, ex art. 1117-ter c.c. (art. 2) |
4/5 partecipanti al condominio e 4/5 valore edificio. |
Opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, ex art. 1120, co. 2 c.c (art. 5) |
Maggioranza intervenuti e almeno metà valore edificio. |
Opere e interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune, ex art. 1120, co. 2 c.c. (art. 5) |
Maggioranza intervenuti e almeno metà valore edificio. |
Installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo ed i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ex art. 1120, co. 2 c.c. (art. 5) |
Maggioranza intervenuti e almeno metà valore edificio. |
Installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, ex art. 1122-bis c.c. (art. 7) |
L'assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio, con la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio. |
Istallazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, ex art. 1122-ter c.c. (art. 7) |
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. |
Revoca dell'amministratore, ex art. 1129 c.c. (art. 9) |
Maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. |
Nomina di un revisore che verifichi la contabilità del condominio, ex art. 1130-bis c.c. (art. 11) |
Maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio. |
Costituzione dell'assemblea, ex art. 1136 c.c. (art. 14) |
In prima convocazione: In seconda convocazione: |
Deliberazioni dell'assemblea, ex art. 1136 c.c. (art. 14) |
In prima convocazione: In seconda convocazione: Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, co. 2, 1122-ter nonché 1135, co. 3 c.c., devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, co. 1 e all'articolo 1122-bis, co.3 devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. |
Approvazione del regolamento da parte dell'assemblea (art. 16) |
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. |
Valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 disp. att. c.c. (art. 23) |
Possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, nei seguenti casi: - quando risulta che sono conseguenza di un errore; - quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. |
Attivazione da parte dell'amministratore di un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare, ex art. 71-ter disp. att. c.c. (art. 25) |
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. |
Mediazione in materia di condominio, ex art. 71-quater disp. att. c.c. (art. 25) |
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. |
Proposta di mediazione, ex art. 71-quater disp. att. c.c. (art. 25) |
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. |
Adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'art. 1122-bis, co. 1 c.c., già esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 155-bis c.c. (art. 26) |
Maggioranze di cui all'art. 1136, co. 1,2,3 c.c. |
Innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché dirette alla realizzazione di percorsi attrezzati e l' installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi, ex art. 2, co. 1, L. n. 13/1989 (art. 27) |
Le deliberazioni sono approvate dall'assemblea del condominio con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. |
Interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia, ex art. 26, co. 2, L. n. 10/1991 (art. 28) |
Maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio. |
Innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, ex art. 26, co. 5, L. n. 10/1991 (art. 28) |
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. |