Divorzio breve

Il divorzio breve è legge: a partire dal prossimo 26 maggio entrerà in vigore la legge n.55 del 6 maggio 2015 che permetterà alle coppie di ottenere il divorzio in 6 o, al massimo, 12 mesi.
 
L’intervento del legislatore va a completare il quadro delle misure in materia già avviato con l'istituzione della negoziazione assistita e gli accordi conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.

Il testo interviene, con soli tre articoli, sulla legge n. 898 del 1970, consentendo di:

1. anticipare la proposizione della domanda di divorzio;

2. anticipare l'effettivo scioglimento della comunione dei beni;

3. stabilire una disciplina transitoria. 


Nel dettaglio: relativamente all'anticipazione della domanda di divorzio, nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda.

In quelle consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, il periodo è ridotto a sei mesi; in entrambi i casi, il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Anche se non espressamente specificato, i sei mesi decorrono, inoltre, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Viene eliminata la necessità del passaggio obbligato della separazione, permettendo, così, di arrivare direttamente al divorzio.


Per quel che riguarda il secondo punto, lo scioglimento della comunione legale dei beni, fino ad oggi era possibile con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Adesso, invece, vi è la possibilità di scioglimento anticipato, in caso di separazione giudiziale, a partire dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso, invece, di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.


Ultimo punto fondamentale è l’applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 55/2015.

 

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Categoria principale: Servizi
on 14 Maggio 2015