Capita spesso, purtroppo, che il nostro volo sia in clamoroso ritardo o addirittura cancellato; cosa deve assicurare la Compagnia Aerea?
Come ottenere quanto in nostro diritto?
LA NORMATIVA EUROPEA
Il Regolamento CE Nº 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 11 Febbraio del 2004 stabilisce e tutela i diritti dei passeggeri aerei per voli interni all’UE (incluse le cosiddette “regioni ultra-periferiche”: Guadalupa, Guyana francese, Riunione, Martinica, Mayotte e Saint-Martin, Azzorre e Madera, e isole Canarie).
Il regolamento si applica a tutti i voli effettuati dentro l’UE, sia con vettore europeo che extraeuropeo; si applica, inoltre, ai voli che partono dall’UE e hanno destinazione extraeuropea, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea.
Per i voli che partono da un aeroporto al di fuori della comunità europea ed hanno destinazione interna all’UE, il regolamento si applica solo se la compagnia è europea.
QUALI RITARDI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO?
Solo i ritardi superiori a 3 ore, contando come ora di arrivo il momento in cui si aprono le porte dell’aereo.
La Compagnia non è tenuta al risarcimento qualora il ritardo sia dovuto a "circostanze eccezionali" quali emergenze mediche, limitazioni del traffico aereo, condizioni meteorologiche avverse, malfunzionamenti imprevisti del radar dell’aeroporto, atti di sabotaggio, instabilità politica, atti di terrorismo e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.
La Corte di Giustizia Europea ha più volte affermato che i problemi tecnici e le circostanze operative delle compagnie aeree non sono considerate “circostanze eccezionali”.
A QUANTO AMMONTA IL RISARCIMENTO?
La normativa europea ha stabilito un importo forfettario, indipendentemente da quanto è stato pagato il biglietto aereo, calcolato sulla base della lunghezza della tratta (secondo il metodo della rotta ortodromica):
- 250 € in caso di tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
- 400 € in caso di tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 km e 3500 km;
- 600 € per tutti i voli che non rientrano in (a) o (b).
Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non supera l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato:
- di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o
- di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o
- di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria.
Qualora la Compagnia aerea offrisse un volo alternativo con una tariffa di classe superiore a quella acquistata nulla sarà dovuto; viceversa, qualora la tariffa del volo alternativo fosse inferiore, è possibile ottenere un rimborso tra il 30 e il 70% del prezzo del biglietto.
CANCELLAZIONE DEL VOLO
In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a ottenere:
- il rimborso per la parte di viaggio non effettuata; o
- il rimborso per la parte o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; o
- l'imbarco, in condizioni di trasporto comparabili, su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile; o
- l’imbarco, in condizioni di trasporto comparabili, su un volo alternativo verso la destinazione finale, a una data successiva a scelta del passeggero, in base alla disponibilità di posti.
Se il volo ha subito un ritardo di oltre 2 ore o è stato cancellato senza preavviso il passeggero ha diritto:
- (a) a pasti e bevande in rapporto alla durata dell'attesa;
- (b) alla sistemazione in albergo e al trasporto tra l'aeroporto e l'albergo, ove si rendano necessari uno o più pernottamenti;
- (c) due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Se, invece, il volo ha subito un ritardo o è stato cancellato prima del suo arrivo in aeroporto senza preavviso il passeggero ha diritto a quanto elencato ai punti (a) e (c) sopra.
Se, infine, il passeggero ha dovuto posticipare il suo volo di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza inizialmente previsto del volo a causa di ritardo o imbarco su un volo alternativo avrà diritto a quanto elencato al punto (b).
Potrà, inoltre, avere diritto ad una compensazione pecuniaria, salvo quando:
- il passeggero è stato informato della cancellazione almeno 2 settimane prima della partenza prevista; o
- il passeggero è stato informato della cancellazione nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista e gli è stato offerto un volo alternativo che gli consente di partire non più di 2 ore prima della partenza prevista e di raggiungere la sua destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo previsto; o
- il passeggero è stato informato della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza prevista e gli è stato offerto un volo alternativo che gli consente di partire non più di 1 ora prima della partenza prevista e di raggiungere la sua destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo previsto; o
- la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli, quali, in via puramente esemplificativa, controllo del traffico aereo, condizioni meteorologiche, disordini civili, allarmi terroristici e ragioni di sicurezza, scioperi e carenze impreviste in materia di sicurezza del volo.
OBBLIGO DI INFORMARE I PASSEGGERI IN MERITO AI LORO DIRITTI
Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
RISARCIMENTI SUPPLEMENTARI
Sono impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
Le Compagnie aeree, si sa, fanno di tutto per evitare di procedere al rimborso (alzi la mano chi ha mai ricevuto il testo con i diritti del passeggero di cui sopra).
E' di fondamentale importanza, quindi, conservare la carta d’imbarco e ogni documento relativo al volo che contenga il codice di conferma della prenotazione; è inoltre opportuno conservare le fatture e gli scontrini di eventuali spese extra relazionate con il ritardo.
Infine, non firmare o accettare offerte che possano invalidare i propri diritti: ad esempio viaggi futuri o altre compensazioni.
Per ottenere il rimborso ci sono diverse vie: rivolgersi ad un legale, rivolgersi ad un'agenzia specializzata ovvero spulciare fino in fondo il sito della Compagnia alla ricerca del modulo da compilare.