Avvocato specialista, adottato il regolamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2015, con decreto ministeriale n.144/2015,

il "regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Il provvedimento, la cui entrata in vigore è prevista per il 14 novembre 2015, fissa i criteri sulla base dei quali valutare l'esperienza del professionista nella proprie aree di specializzazione.


E' avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei seguenti settori di specializzazione

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
b) diritto agrario;
c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
d) diritto dell'ambiente;
e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h) diritto dell'esecuzione forzata;
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l) diritto bancario e finanziario;
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
p) diritto dell'Unione europea;
q) diritto internazionale;
r) diritto penale;
s) diritto amministrativo;
t) diritto dell'informatica.

Il titolo e' conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione di un percorso formativo, consistente in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti universitari, o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato.

Per "comprovata esperienza professionale" si intende la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

a) un'anzianita' di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) l'esercizio negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a quindici per anno. 


Può presentare domanda l'avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.


L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione.

Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Il titolo puo' essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione.


Il titolo di avvocato specialista e' revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1. 2.

La revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.  

 

» Il Decreto in Gazzetta Ufficiale

 
 
 
 
 
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on 17 Settembre 2015