A partire dal 6 febbraio 2016 l'operazione di depenalizzazione avviata dal Governo con i decreti n. 7 e n. 8 del 2016 diventa definitiva.
Vengono così cancellati dal codice penale e dalle leggi speciali i reati "bagatellari", trasformati in illeciti civili e amministrativi e puniti, dunque, con sanzioni pecuniarie.
L'obiettivo del Governo è di alleviare il carico dei procedimenti penali nei tribunali e nelle procure.
Tra le 41 fattispecie non aventi più rilevanza penale spiccano, tra gli altri, gli atti osceni, l'ingiuria e la guida senza patente.
In particolare, nel decreto numero 7 è prevista l'abrogazione di alcune figure di reato e l'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, nel decreto numero 8, invece, vi è la depenalizzazione vera e propria.
Le misure previste dai decreti hanno carattere retroattivo; saranno, quindi, applicate anche ai processi in corso.
Questa la lista completa:
Reati contro la persona:
- Ingiuria (art. 594)
Reati contro la fede pubblica:
- Falsità in scrittura privata (art. 485)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486)
- Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486. Atto privato (art. 488)
- Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, 2° comma)
- Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490)
Reati contro la moralità e il buon costume:
- Atti osceni (art. 527, 1° comma)
- Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, 1° e 2° comma)
Reati contro il patrimonio:
- Sottrazione di cose comuni (art. 627)
- Danneggiamento semplice (art. 635, 1° comma)
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647)
Contravvenzioni:
- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, 1° e 2° comma)
- Abuso della credulità popolare (art. 661)
- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, 1°, 2° e 3° comma)
- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726)
Sostanze stupefacenti
- Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, 2° comma, d.p.r. n. 309/1990)
Codice della Strada:
- Guida senza patente (art. 116, 15° comma, d.lgs. n. 285/1992)
Previdenza:
- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n. 463/1983)
Riciclaggio:
- Omessa identificazione (art. 55, 1° comma, d. lgs. n. 231/2007)
- Omessa registrazione (art. 55, 4° comma, d. lgs. n. 231/2007)
Fallimento:
- Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del p.u. (art. 235 R.d. n. 267/1942)
Società:
- Impedito controllo ai revisori (art. 29 d. lgs. n. 39/2010)
Assegni bancari:
- Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 r.d. n. 1736/1933)
Aborto:
- Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19, 2° comma, l. n. 194/1978)
Diritto d'autore:
- Abusiva concessione in noleggio (art. 171-quater l. n. 633/1941)
Pubblica sicurezza:
- Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.d. n. 234/1931)
Contrabbando:
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. n. 43/1973)
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. n. 43/1973)
Guerra:
- Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)
Macchine utensili:
- Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)
Commercio:
- Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n. 745/1970)