Il 10 marzo 2016 il Senato ha approvato il disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace".
L’intervento normativo si muove lungo tre direttrici fondamentali:
1) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari,;
2) riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, che sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà assoggettato al coordinamento del presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale;
3) rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, svolgendo attività all’interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate “ufficio per il processo”.
La durata dell'incarico sarà di quattro anni rinnovabile per altri quattro; per chi si troverà già in servizio al momento dell’entrata in vigore del decreto delegato sarà di quattro quadrienni.
Si prevede un sensibile aumento della competenza, per materia e valore, del giudice di pace.
Le modifiche riguarderanno i seguenti procedimenti:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria.
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Relativamente al settore penale, l’allargamento riguarderà i reati di minacce, di furto a querela, di rifiuto a prestare le proprie generalità e su alcune infrazioni alla disciplina sulle autorizzazioni su fitofarmaci e additivi agli alimenti.