Riforma Giudici di Pace approvata alla Camera

Nella seduta di oggi, 28 aprile 2016, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace".

La Commissione Giustizia della Camera non ha apportato modifiche al disegno di legge il cui testo era già stato approvato dal Senato il 10 marzo scorso. » Giudici di Pace, riforma approvata in Senato


L'esigenza è stata di disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio.

Il titolo di studio richiesto per la nomina di giudici di pace e GOT, ed è una novità, è la sola laurea in giurisprudenza; nonostante il possesso dei titoli previsti non potrà, invece, essere nominato chi è già stato collocato in pensione.

E' prevista una formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un'incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.


Relativamente alla competenza del magistrato onorario, in campo civile viene ampliata, sia per materia che per valore, e saranno estesi, per le cause il cui valore non ecceda € 2.500, i casi di decisione secondo equità.

Nel settore penale, il giudice onorario di pace potrà trattare:

  • contravvenzioni;
  • delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
  • violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
  • resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
  • oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
  • violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
  • rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  • furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
  • ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

La durata dell'incarico onorario non potrà superare gli 8 anni

Al presidente del tribunale spetterà il compito di coordinare i giudici onorari di pace, provvedendo alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che amministrativo.

La disciplina transitoria prevede, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativola possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di 4 anni; per gli stessi il limite di età viene fissato a 68 anni e non, invece, a 65.

» L'iter alla Camera

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