Il primo decreto legislativo di attuazione della legge delega n.57 del 28 aprile 2016, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2016.
Il decreto, che fa seguito alla preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri (» Confermati i Giudici di Pace in scadenza), adottata nella riunione del 16 maggio 2016, entra in vigore dal giorno della pubblicazione.
► Decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92
I punti principali:
I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei; l'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di eta'.
La domanda di conferma e' presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma e' richiesta; relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma va presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio.
Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacita', alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio.
Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti,
La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma.
Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento.
Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:
a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;
b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;
c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;
d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.
La sezione autonoma e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.