Con Decreto Ministeriale n.17 del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n.63 del 16-03-2018, viene pubblicato il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
Iil Regolamento, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, entrerà in vigore il prossimo 31 marzo e si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.
I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti accreditati, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali.
I corsi di formazione prevedono, a contenuto sia teorico che pratico, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:
a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
c) ordinamento e deontologia forense;
d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari.
Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.
E' prevista la corresponsione di una quota d'iscrizione con eventuali borse di studio per sostenere le spese di organizzazione dei corsi.